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Scuola, la norma sulla “reiscrizione” degli alunni con disabilità è “confusa e dannosa”

L’Osservatorio Scolastico dell’Associazione Italiana Persone Down sintetizza e commenta la misura, prevista dal Decreto Scuola e “precisata” da una nota del MIUR. Gli studenti degli ultimi anni di ciascun ciclo e quelli della scuola dell’infanzia non potranno usufruire di questa “opportunità”

Nell’anno in cui tutti saranno promossi, solo agli studenti con disabilità sarà permesso essere reiscritti allo stesso anno: è quanto prevede il Decreto Scuola (D.L. n° 22/20 convertito con modificazioni dalla legge n° 41/20 e pubblicata lunedì in GU) all’articolo 1 comma 4-ter. “Limitatamente all’anno scolastico 2019/2020, per sopravvenute condizioni correlate alla situazione epidemiologica da COVID-19, i dirigenti scolastici, sulla base di specifiche e motivate richieste da parte delle famiglie degli alunni con disabilità, sentiti i consigli di classe e acquisito il parere del Gruppo di lavoro operativo per l’inclusione a livello di istituzione scolastica, valutano l’opportunità di consentire la reiscrizione dell’alunno al medesimo anno di corso frequentato nell’anno scolastico 2019/2020 ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettera c), della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente ai casi in cui sia stato accertato e verbalizzato il mancato conseguimento degli obiettivi didattici e inclusivi per l’autonomia, stabiliti nel piano educativo individualizzato”.

La “reiscrizione”: un’opportunità? Ad una prima lettura “questa norma ha illuso molte famiglie e scuole sulla possibilità di fare ripetere, in alcuni casi, quest’anno scolastico ad alunni con disabilità che non avevano raggiunto gli obiettivi del proprio PEI, soprattutto a causa dell’emergenza Coronavirus – commenta nella scheda normativa n° 638 l’Osservatorio Scolastico di AIPD -. In effetti questi ultimi mesi di blocco di tutte le attività hanno realmente impedito di programmare e realizzare per gli alunni con disabilità frequentanti l’ultimo anno del primo e del secondo ciclo (terza media e quinta superiore) qualsiasi progetto di passaggio dalle scuole secondarie di primo grado a quelle di secondo grado e qualunque programmazione per un progetto di vita a partire dal prossimo settembre per quelli che concludono il proprio percorso scolastico con la maturità di quest’anno. Pertanto, sulla base di una prima lettura di questo comma, soprattutto per questi alunni, la possibilità di ripetere l’ultimo anno avrebbe potuto essere un’opportunità’ (come l’ha definita l’On. Faraone autore dell’emendamento divenuto poi il comma 4-ter) per organizzare meglio il prossimo anno un progetto di vita a coronamento di quello scolastico”.

La nota ministeriale necessariamente restrittiva. Proprio il giorno in cui la norma veniva pubblicata in Gazzetta Ufficiale, però, il MIUR emanava una nota di chiarimento giusto in merito a questa possibilità, interpretandola in modo apparentemente, ma correttamente, restrittivo.

Due gli aspetti evidenziati: primo, “il potere conferito ai Dirigenti Scolastici (DS) di autorizzare le reiscrizione allo stesso anno di corso frequentato nel 2019/2020 non incide sulla valutazione dell’alunno, che è compito per legge affidato ai soli consigli di classe – spiega AIPD -. Pertanto questo potere, secondo la nota, può essere esercitato dai DS solo dopo la valutazione degli alunni da parte dei rispettivi consigli di classe, che quest’anno, però, come previsto dal D.L. n° 22/20 e dall’O.M. n° 11/20, sono obbligati ad ammettere tutti gli alunni all’anno successivo o agli esami di stato,anche se hanno una o più insufficienze o se non hanno raggiunto gli obiettivi previsti dai loro PEI”. 

Il secondo aspetto riguarda gli studenti che devono sostenere l’esame di Stato conclusivo del primo o del secondo ciclo: visto che quest’anno tutti gli alunni saranno automaticamente ammessi all’esame, lo stesso vale per gli alunni con disabilità, che dovranno quindi sostenere l’esame. “Dopo l’ammissione all’esame, infatti, il potere del DS cessa di esistere – osserva AIPD – perché subentra quello valutativo delle Commissioni d’esame. Solo le Commissioni d’esame infatti potranno dare esito positivo o negativo all’esame”.

Il comma 4-ter: “inutile e dannoso”. AIPD critica la norma introdotta dal comma 4-ter, e bene interpretata dalla nota ministeriale, poiché la definisce “mal formulata”. “Infatti ha previsto solo la possibilità di reiscrizione allo stesso anno, mentre avrebbe dovuto prevedere la possibilità per i consigli di classe di non ammettere alla classe successiva o all’esame di Stato gli alunni con disabilità che non avessero raggiunto gli obiettivi del PEI”.

Ora quindi risulta un norma “doppiamente dannosa o, se si vuole, inutile”.

Il paradosso conseguente alla cattiva formulazione di questo comma è che “introduce la possibilità di reiscrizione per le classi dalla prima alla penultima, laddove invece gli alunni con disabilità avrebbero maggior giovamento nel mantenere la continuità con i propri compagni di classe e comunque nell’avvalersi dei corsi di recupero e di apprendimento integrativo previsti per tutti gli alunni”. Al contrario, “stando alla interpretazione necessariamente restrittiva della Nota ministeriale, non è applicabile nelle classi terminali, proprio laddove, in alcuni casi, avrebbe potuto essere utile agli alunni con disabilità per programmare meglio il loro passaggio alla scuola secondaria di secondo grado o la loro uscita del percorso scolastico.
Per questi alunni l’unica possibilità formale di ripetere l’ultimo anno sarebbe quella paradossale, surreale e lesiva della dignità degli alunni di presentarsi all’esame, facendo scena muta e senza presentare l’elaborato scritto previsto, costringendo così conseguentemente le commissioni d’esame ad emettere un giudizio negativo. Infatti ricordiamo che se gli alunni non si presentassero a sostenere l’esame, concluderebbero ugualmente il proprio percorso ricevendo l’attestato dei crediti formativi maturati, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n° 62/17 all’art. 11, comma 8 per l’esame del primo ciclo e all’art. 20 comma 5 per l’esame del secondo ciclo”.–

Ufficio Stampa Associazione Italiana Persone Down
www.aipd.it

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